Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


217210
IDG951502800
95.15.02800 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono D.
Osservazione a Cass. sez. III civ. 2 febbraio 1995, n. 1243
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 4, pt. 1, pag. 1184-1185
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91422
Il ricorrente, equiparato coltivatore diretto ex art. 7 l. 203/1982, aveva esercitato il diritto di ripresa di cui all' art. 42 stessa legge, assumendo che nella coltivazione sarebbe stato coadiuvato da un fratello, anche lui proprietario e concedente, dedito alla manuale coltivazione della terra. La domanda di ripresa veniva rigettata dai giudici di primo e secondo grado, mettendosi in discussione lo stesso diritto dell' equiparato all' esercizio del diritto di ripresa, per non essere egli coltivatore della terra, e anche perche' il familiare preso in considerazione per l' esercizio del diritto conduceva altro fondo che ne assorbiva quasi integralmente la capacita' lavorativa. L' A. condivide l' affermazione della Cassazione che, con riferimento alla lett. a dell' art. 42 cit., ha ritenuto che l' equiparato che esercita il diritto di ripresa non deve dimostrare di essere coltivatore diretto, ma solo di non aver compiuto cinquantacinque anni e di aver conseguito uno dei titoli di studio previsti dall' art. 7 della legge per l' equiparazione al coltivatore diretto. Con riguardo ai requisiti di cui alle lett. b, c, d dell' art. 42, la decisione della Corte del merito e' stata annullata per difetto di motivazione. L' A. ritiene pertanto un esame dei singoli requisiti, come valutati dalla Cassazione.
art. 7 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203



Ritorna al menu della banca dati