| Il ricorrente, equiparato coltivatore diretto ex art. 7 l. 203/1982,
aveva esercitato il diritto di ripresa di cui all' art. 42 stessa
legge, assumendo che nella coltivazione sarebbe stato coadiuvato da
un fratello, anche lui proprietario e concedente, dedito alla manuale
coltivazione della terra. La domanda di ripresa veniva rigettata dai
giudici di primo e secondo grado, mettendosi in discussione lo stesso
diritto dell' equiparato all' esercizio del diritto di ripresa, per
non essere egli coltivatore della terra, e anche perche' il familiare
preso in considerazione per l' esercizio del diritto conduceva altro
fondo che ne assorbiva quasi integralmente la capacita' lavorativa.
L' A. condivide l' affermazione della Cassazione che, con riferimento
alla lett. a dell' art. 42 cit., ha ritenuto che l' equiparato che
esercita il diritto di ripresa non deve dimostrare di essere
coltivatore diretto, ma solo di non aver compiuto cinquantacinque
anni e di aver conseguito uno dei titoli di studio previsti dall'
art. 7 della legge per l' equiparazione al coltivatore diretto. Con
riguardo ai requisiti di cui alle lett. b, c, d dell' art. 42, la
decisione della Corte del merito e' stata annullata per difetto di
motivazione. L' A. ritiene pertanto un esame dei singoli requisiti,
come valutati dalla Cassazione.
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