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217215
IDG951502805
95.15.02805 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Paola S.
Osservazione a Cass. sez. III civ. 1 giugno 1994, n. 5366
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 4, pt. 1, pag. 1285-1288
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30710
La sentenza annotata sembra segnare il definitivo superamento dell' orientamento giurisprudenziale che delimitava in modo assai restrittivo le condizioni in cui un soggetto potesse assumere la qualita' di sorvegliante, con riguardo alle controversie per il risarcimento dei danni cagionati da persone incapaci. La massima della sentenza afferma che "rispondono del fatto illecito commesso dall' incapace, maggiore di eta', i genitori che con lui convivono e coabitano". L' A. ripercorre le tappe dell' elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi attorno alla nozione di "sorvegliante" ex art. 2047 c.c. Esamina, quindi, i contrastanti indirizzi della giurisprudenza sull' individuazione dei soggetti tenuti alla sorveglianza di infermi di mente, dopo la riforma di cui alla l. 180/1978, affidati a strutture pubbliche, in relazione a fatti di danno posti in essere da costoro.
l. 13 maggio 1978, n. 180 art. 2047 c.c.



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