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217217
IDG951502807
95.15.02807 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Volpe Umberto
Il nuovo procedimento cautelare innanzi alla corte d' appello
Nota a ord. App. Lecce 14 giugno 1994
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 4, pt. 1, pag. 1336-1342
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4402; D44020; D4212
L' ordinanza annotata, afferma la competenza della Corte d' Appello di emettere provvedimenti cautelari, anche a seguito dell' entrata in vigore della nuova normativa, dichiara tuttavia "inammissibile l' istanza di sequestro proposta al consigliere istruttore e non al collegio e, di conseguenza, va revocato il provvedimento gia' concesso". L' A. verificata l' esistenza di un potere cautelare del giudice d' appello, sottolineando alcune perplessita' dovute alla imprecisione del dettato normativo, procede all' ulteriore verifica se, in mancanza di espressa previsione normativa, l' eventuale istanza debba essere presentata al collegio ovvero al consigliere istruttore. L' A. esamina varie questioni, attraverso l' analisi della nuova disciplina cautelare, per rilevare conclusivamente come, in riferimento al caso concreto "ci troviamo in una sorta di iato normativo nel quale nessuna interpretazione puo' essere esclusa".
art. 669 quater c.p.c. art. 669 terdecies c.p.c.



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