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217218
IDG951502808
95.15.02808 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giovannoni G.
Osservazione a ord. Trib. Milano 16 gennaio 1995
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 4, pt. 1, pag. 1353-1354
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4402
La massima della decisione annotata afferma che "e' inammissibile il reclamo contro l' ordinanza che revoca la misura cautelare, restando in ogni caso all' istante la possibilita' di riproporre l' istanza del provvedimento revocato". L' A. esamina alcune problematiche a proposito dei rapporti tra il rimedio dell' art. 669 decies e l' art. 669 terdecies c.p.c., tenendo conto anche della sentenza costituzionale n. 253/1994. Una prima questione concerne la reclamabilita' del provvedimento di revoca o modifica. Un secondo problema e' quello della modificabilita' e revocabilita' da parte del giudice di merito del provvedimento reso sul reclamo.
art. 669 septies c.p.c. art. 669 decies c.p.c. art. 669 terdecies c.p.c. C. Cost. 23 giugno 1994, n. 253



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