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217219
IDG951502809
95.15.02809 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lorusso P.
Osservazione a Trib. Roma 11 gennaio 1995
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 4, pt. 1, pag. 1355-1357
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3060; D306008
La massima della sentenza annotata afferma che "il testo con cui una societa' di vendita per corrispondenza comunica la vincita di un premio di valore si configura come riconoscimento di debito e vincola la societa' al suo adempimento". E sono due! Esclama l' A. E', infatti, la seconda pronuncia che censura, dopo quella dei giudici milanesi, la prassi di promettere in pubblica offerta la corresponsione di fantomatici premi di valore al consumatore. L' A. ripercorre l' iter motivazionale del Tribunale di Roma e di quello di Milano, richiamando anche l' orientamento diametralmente opposto di altro collegio.
art. 1324 c.c. art. 1363 c.c. art. 1366 c.c. art. 1370 c.c.



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