| La massima dell' ordinanza annotata afferma che "ove sia stato
disposto, nell' osservanza delle disposizioni di legge, l' arresto in
flagranza di soggetto di cui solo in seguito sia stato possibile
accertare la non imputabilita' per eta' inferiore a quattordici anni,
il giudice deve comunque procedere a convalida dell' arresto,
ordinando nel contempo l' immediata rimessione in liberta' del
soggetto imputabile". L' A. esamina le tesi interpretative circa l'
istituto della convalida nel caso di provvedimenti precautelari,
chiedendosi se il giudice della convalida sia chiamato ad esprimere
un giudizio "ex post" sull' operato della polizia, arricchito degli
ulteriori elementi "medio tempore" emersi nel corso dello sviluppo
delle indagini, o se, invece, debba trattarsi di un giudizio "ex
ante" sulla condotta dell' organo che ha disposto la precautela
personale, e dunque di una diagnosi sul corretto esercizio del potere
precautelare, che tenga conto della realta' effettuale quale appariva
al momento dell' arresto o del fermo. Secondo l' A., la tesi della
diagnosi "ex ante" appare piu' rispondente alla "ratio" della
previsione costituzionale. Un' analoga "ratio decidendi" sorregge l'
ordinanza in commento: in presenza di una pacifica situazione di
obiettiva "apparentia iuris", il giudice ha ritenuto di convalidare
il disposto arresto, salvo ad ordinare la rimessione in liberta' del
soggetto, la cui non imputabilita', "ictu oculi" non rilevabile al
momento dell' intervento dell' organo di polizia, si e' appalesata
solo a seguito dei disposti successivi accertamenti tecnici.
| |