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217222
IDG951502812
95.15.02812 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Chiara G.
Osservazione a ord. Trib. Min. L' Aquila 29 giugno 1994
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 4, pt. 2, pag. 265-266
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6110; D61104
La massima dell' ordinanza annotata afferma che "ove sia stato disposto, nell' osservanza delle disposizioni di legge, l' arresto in flagranza di soggetto di cui solo in seguito sia stato possibile accertare la non imputabilita' per eta' inferiore a quattordici anni, il giudice deve comunque procedere a convalida dell' arresto, ordinando nel contempo l' immediata rimessione in liberta' del soggetto imputabile". L' A. esamina le tesi interpretative circa l' istituto della convalida nel caso di provvedimenti precautelari, chiedendosi se il giudice della convalida sia chiamato ad esprimere un giudizio "ex post" sull' operato della polizia, arricchito degli ulteriori elementi "medio tempore" emersi nel corso dello sviluppo delle indagini, o se, invece, debba trattarsi di un giudizio "ex ante" sulla condotta dell' organo che ha disposto la precautela personale, e dunque di una diagnosi sul corretto esercizio del potere precautelare, che tenga conto della realta' effettuale quale appariva al momento dell' arresto o del fermo. Secondo l' A., la tesi della diagnosi "ex ante" appare piu' rispondente alla "ratio" della previsione costituzionale. Un' analoga "ratio decidendi" sorregge l' ordinanza in commento: in presenza di una pacifica situazione di obiettiva "apparentia iuris", il giudice ha ritenuto di convalidare il disposto arresto, salvo ad ordinare la rimessione in liberta' del soggetto, la cui non imputabilita', "ictu oculi" non rilevabile al momento dell' intervento dell' organo di polizia, si e' appalesata solo a seguito dei disposti successivi accertamenti tecnici.
art. 13 comma 3 Cost. art. 380 c.p.p. art. 381 c.p.p. art. 390 c.p.p. art. 391 c.p.p.



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