| L' ordinanza in epigrafe riguarda la vicenda Telecom-Telsystem, sulla
quale si e' gia' pronunciata, sul versante della giustizia ordinaria,
la Corte d' Appello di Milano (sui cui provvedimenti si rinvia a A.
Barone "Abuso di posizioni dominante: competenza concorrente della
Corte d' appello?", in questo stesso fascicolo parte I). L' ordinanza
del TAR in epigrafe afferma che "deve respingersi la domanda di
sospensione cautelare di un provvedimento dell' Autorita' garante
della concorrenza e del mercato che non appaia assistita dal fumus
boni iuris". L' A. esamina il contenuto di questa pronuncia, con
particolare riferimento all' affermazione secondo cui la sussistenza
del "fumus" va esclusa sulla considerazione che il servizio di
telefonia per gruppi chiusi di utenti su rete privata virtuale, non
rientrando nel servizio di telefonia vocale per il quale la Direttiva
90/388 della CEE consente tuttora diritti speciali o esclusivi, deve
ritenersi ormai liberalizzato, stante la immediata applicabilita'
nell' ordinamento italiano, per l' intervenuta scadenza del termine
di attuazione assegnato allo Stato per conformarsi ad essa, della
stessa Direttiva (e la non invocabilita' di norme interne con essa
contrastanti). Su questo aspetto, relativo all' efficacia diretta nel
diritto comunitario in materia, l' A. evidenzia i problemi sottesi
alla pronuncia del TAR.
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