| 217237 | |
| IDG951502827 | |
| 95.15.02827 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Cimei Fabrizio
| |
| Trascrizione del preliminare, della domanda di esecuzione, della
sentenza di accoglimento
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. III civ. 5 aprile 1994, n. 3239
| |
| Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 4, pt. 1A, pag. 633-640
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D306033; D308300; D4372; D304123
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Condivisibile pienamente, sostiene l' A., quanto statuito nella prima
massima della sentenza, secondo la quale "ai sensi dell' art. 2652 n.
2 c.c., trascritta la domanda di esecuzione in forma specifica di un
contratto preliminare, affinche' l' attore possa prevalere sulle
trascrizioni eseguite contro il convenuto dopo detta trascrizione,
non e' necessario trascrivere anche il contratto preliminare; mentre
la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda e' necessaria
unicamente per ottenere questo effetto nei confronti dei terzi, in
quanto nei rapporti tra attore e convenuto la sentenza ex art. 2932
c.c. ha piena efficacia anche senza la sua trascrizione". Piu'
discutibile, sostiene l' A., il principio affermato nella seconda
massima, secondo la quale "ai fini dell' acquisto per usucapione
decennale, la presunzione di buona fede prevista dell' art. 1147 c.c.
puo' ritenersi superata nel caso in cui l' acquirente sia stato posto
in grado di accertare o comunque di dubitare che l' alienante non
fosse proprietario del bene attraverso la verifica dei registri
immobiliari, nei quali e' stata effettuata la trascrizione della
domanda giudiziale ai sensi dell' art. 2652 n. 2 c.c. (Nella specie,
si e' ritenuta corretta la valutazione di fatto del giudice di
merito, fondata sull' accertamento che dalla nota di trascrizione
della anzidetta domanda risultava dettagliatamente specificata la
descrizione dell' immobile in contestazione e che, in base a questi
elementi, non poteva essere riconosciuta la buona fede degli
acquirenti)". L' A. solleva il dubbio che la Suprema Corte, se pur
non espressamente, abbia condisceso al diverso principio pur cui
dalla trascrizione della domanda giudiziaria sorge una presunzione
legale di conoscenza della precedente vicenda traslativa del diritto
conteso, tale da rendere impossibile la buona fede del successivo
acquirente. L' A. approfondisce l' esame della questione anche in
riferimento alla fattispecie di cui alla sentenza.
| |
| art. 1159 c.c.
art. 2652 n. 2 c.c.
art. 2932 c.c.
| |
| | |