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217237
IDG951502827
95.15.02827 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cimei Fabrizio
Trascrizione del preliminare, della domanda di esecuzione, della sentenza di accoglimento
Nota a Cass. sez. III civ. 5 aprile 1994, n. 3239
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 4, pt. 1A, pag. 633-640
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306033; D308300; D4372; D304123
Condivisibile pienamente, sostiene l' A., quanto statuito nella prima massima della sentenza, secondo la quale "ai sensi dell' art. 2652 n. 2 c.c., trascritta la domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare, affinche' l' attore possa prevalere sulle trascrizioni eseguite contro il convenuto dopo detta trascrizione, non e' necessario trascrivere anche il contratto preliminare; mentre la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda e' necessaria unicamente per ottenere questo effetto nei confronti dei terzi, in quanto nei rapporti tra attore e convenuto la sentenza ex art. 2932 c.c. ha piena efficacia anche senza la sua trascrizione". Piu' discutibile, sostiene l' A., il principio affermato nella seconda massima, secondo la quale "ai fini dell' acquisto per usucapione decennale, la presunzione di buona fede prevista dell' art. 1147 c.c. puo' ritenersi superata nel caso in cui l' acquirente sia stato posto in grado di accertare o comunque di dubitare che l' alienante non fosse proprietario del bene attraverso la verifica dei registri immobiliari, nei quali e' stata effettuata la trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell' art. 2652 n. 2 c.c. (Nella specie, si e' ritenuta corretta la valutazione di fatto del giudice di merito, fondata sull' accertamento che dalla nota di trascrizione della anzidetta domanda risultava dettagliatamente specificata la descrizione dell' immobile in contestazione e che, in base a questi elementi, non poteva essere riconosciuta la buona fede degli acquirenti)". L' A. solleva il dubbio che la Suprema Corte, se pur non espressamente, abbia condisceso al diverso principio pur cui dalla trascrizione della domanda giudiziaria sorge una presunzione legale di conoscenza della precedente vicenda traslativa del diritto conteso, tale da rendere impossibile la buona fede del successivo acquirente. L' A. approfondisce l' esame della questione anche in riferimento alla fattispecie di cui alla sentenza.
art. 1159 c.c. art. 2652 n. 2 c.c. art. 2932 c.c.



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