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217238
IDG951502828
95.15.02828 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lombardi Rita
Sulla carenza dell' interesse ad agire (impugnare)
Nota a Cass. sez. lav. 25 febbraio 1994, n. 1925
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 4, pt. 1A, pag. 667-672
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4053; D42; D4193; D761
Richiamata la vicenda processuale di cui alla sentenza, l' A. argomenta l' ineccepibilita' di questa decisione, che mostra con chiarezza cos' e' e come si manifesta l' interesse ad impugnare, e conferma sul piano pratico la correttezza della sintesi, afferma l' A., del problema generale dell' interesse ad agire delineato da taluni settori della dottrina. Posto che il problema di verificare se sussista o meno l' interesse ad agire si pone negli stessi termini in primo grado e nei successivi gradi di giudizio, la Corte avvalendosi dello stesso metodo di verifica del requisito di cui all' art. 100 adoperato nel primo grado di giudizio, ribadito che l' interesse ad impugnare si identifica nel concreto pregiudizio che dalla pronuncia giudiziale puo' derivare alla parte, si e' posta il quesito del se l' interesse sostanziale dedotto in giudizio fosse concretamente soddisfacibile attraverso l' impugnazione proposta. La risposta negativa ha determinato la dichiarazione dell' inammissibilita' dell' impugnazione stessa.
art. 100 c.p.c.



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