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217239
IDG951502829
95.15.02829 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giammaria Francesco
Il trasferimento del lavoratore
Nota a Cass. sez. lav. 18 febbraio 1994, n. 1563
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 4, pt. 1A, pag. 677-682
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74; D7406
Con la sentenza in commento la Corte ha rigettato il ricorso presentato, avverso la sentenza del Tribunale, da un dirigente di banca che, trasferito da Messina a Milano, aveva impugnato il provvedimento dell' istituto di credito eccependo, principalmente, il fatto che lo stesso, violando il principio di cui all' art. 50 del contratto collettivo nazionale lavoro del 1983 per il personale direttivo delle aziende di credito, non aveva comparato le sue condizioni di famiglia con quelle degli altri dipendenti eventualmente trasferibili. Richiamati i tratti generali della disciplina sul trasferimento del lavoratore subordinato, l' A. esamina la sentenza, mostrando di condividerne le argomentazioni, attraverso la trattazione dei seguenti punti: cenni sulla nozione di unita' produttiva; il trasferimento e le "comprovate ragioni"; la tutela contrattuale del lavoratore.
art. 2103 c.c. art. 50 comma 2 contr. coll. naz. lav. 17 febbraio 1983 (personale direttivo aziende di credito)



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