Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


217246
IDG951502836
95.15.02836 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Consolo Claudio
Sui limiti alla riproposizione della domanda cautelare respinta (il rigore non vale solo per le decisioni di cosiddetto "merito cautelare")
Nota a ord. Trib. Modena 7 luglio 1994 ord. Trib. Verona 21 giugno 1994
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 4, pt. 1B, pag. 265-275
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4402
(Sommario: La forza della preclusione alla riproposizione delle domande cautelari respinte (e la ampliata estensione del reclamo). I vari fondamenti di una decisione di rigetto. A quali condizioni potrebbe parlarsi di rigetto in rito o nel merito (excursus sulla dottrina del diritto sostanziale alla cautela e sue brevi fortune). Conclusione: l' allineamento di tutti i motivi di rigetto su un unico piano concettuale. Non e' conferente l' argomento tratto, contro la lettera dell' art. 669 septies, dalla efficacia non preclusiva delle sentenze di rigetto in rito. Il rigetto per carenza di "periculum in mora" (ricomprensivo anche del difetto di "fumus boni iuris"). Il senso pratico della estensione, cosi' sostenuta, della preclusione anche ai rigetti non basati sulla carenza del "periculum": spunti pragmatico-funzionali)
art. 669 septies c.p.c.



Ritorna al menu della banca dati