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217252
IDG951502842
95.15.02842 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trisorio Liuzzi Giuseppe
Sui termini per la pronuncia delle ordinanze di condanna ex artt. 186 bis e ter c.p.c.
Nota a ord. Trib. Bari 22 maggio 1993
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 4, pt. 1B, pag. 334-342
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4133
Il provvedimento in epigrafe offre all' A. lo spunto per alcune considerazioni in ordine al "dies a quo" e al "dies ad quem" delle ordinanze di condanna emesse in corso di causa. Sottolineato che sia l' art. 186 bis sia l' art. 186 ter espressamente indicano il "dies ad quem", "fino al momento della precisazione delle conclusioni", e nulla stabiliscono in ordine al "dies a quo", e che soltanto l' art. 186 ter prevede che l' ordinanza di condanna possa essere pronunciata "in ogni stato del processo", l' A. esamina la questione attraverso la trattazione dei seguenti punti: L' ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate: il "dies ad quem". L' ordinanza di ingiunzione: il "dies a quo". Ammissibilita' della pronuncia durante la sospensione, l' interruzione del processo e la cancellazione della causa dal ruolo: il "dies ad quem". La massima dell' ordinanza annotata afferma che "l' ordinanza di ingiunzione disciplinata dall' art. 186 ter c.p.c., non puo' essere emessa prima dell' udienza di prima comparizione, dal momento che essa presuppone la costituzione o la contumacia del convenuto (nella specie, l' istanza era stata presentata dopo la notificazione della citazione ma prima dell' udienza fissata per la comparizione delle parti)".
art. 186 bis c.p.c. art. 186 ter c.p.c.



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