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217284
IDG951502874
95.15.02874 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Traina Duccio M.
Legge Galasso e limiti alla potesta' legislativa regionale
Nota a C. Cost. 31 marzo 1994, n. 110
Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 10 (1995), fasc. 1, pag. 60-71
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18250; D0310
La sentenza annotata dichiara l' illegittimita' costituzionale dell' art. 11 lett. a della legge della Regione Piemonte n. 20 del 1989, recante "Norme in materia di beni culturali ambientali e paesistici", limitatamente all' inciso: "nelle zone assimilate alle zone A e B del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioe' nei centri edificati, dei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacita' insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento cosi' definiti nei piani regolatori generali approvati ai sensi del tit. III, l.r. 56/77 e successive integrazioni". L' A. esamina criticamente tutta la questione, sostenendo l' inesattezza, o quantomeno la superabilita' mediante l' interpretazione adeguatrice, del presupposto affermato dal giudice "a quo", secondo il quale la legge impugnata "muta sostanzialmente, estendendolo, l' ambito territoriale delle zone di particolare interesse ambientale sottratte al vincolo paesaggistico previsto della L. 1947/1939", in quanto "assimila alle zone territoriali sottratte al vincolo in conformita' della definizione del legislatore statale altre e diverse zone che non presentano necessariamente le medesime caratteristiche e che sono poste di fuori dei centri edificati perimetrati".
art. 117 Cost. d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 art. 2 l. 8 agosto 1985, n. 431 l.r. PI 5 dicembre 1977, n. 56 art. 11 lett. a l.r. PI 3 aprile 1989, n. 20



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