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217300
IDG951502890
95.15.02890 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Groppi Tania
La caccia al fringuello e alla peppola: la Corte Costituzionale risolve una questione di costituzionalita' "applicando i comuni criteri di interpretazione delle leggi"
Nota a C. Cost. 31 marzo 1994, n. 117
Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 10 (1995), fasc. 2, pag. 286-29
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91100; D534
La Corte Costituzionale ha affrontato la questione di costituzionalita', sollevata dalla Corte di Cassazione, riguardante la definizione delle specie cacciabili, con riferimento alla peppola e al fringuello, di cui alla l. 157/1992. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione concernente il combinato disposto degli artt. 18 comma 1 lett. b, 30 comma 1 lett. h, 31 comma 1 lett. g della l. 157/1992, sollevata in riferimento alla normativa comunitaria in quanto gli atti normativi della Comunita' non possono costituire norme di riferimento nei giudizi di legittimita' costituzionale, appartenendo essi ad un ordinamento distinto rispetto a quello interno. La Corte ha, poi, dichiarato infondata la questione di costituzionalita' per violazione dell' art. 25 comma 2 Cost. dello stesso combinato disposto. Secondo la Corte, contrariamente da quanto sostenuto dal giudice "a quo", e' possibile attribuire un significato chiaro ed univoco alle disposizioni impugnate, "applicando i comuni criteri interpretativi delle leggi". L' A. analizza questo secondo aspetto della sentenza, con particolare riguardo al rapporto tra giudice costituzionale e giudici rimettenti, sotto il profilo del ruolo svolto dall' uno e dagli altri nella interpretazione della legge oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale.
art. 25 comma 2 Cost. art. 18 comma 1 lett. b l. 11 febbraio 1992, n. 157 art. 30 comma 1 lett. h l. 11 febbraio 1992, n. 157 art. 31 comma 1 lett. g 11 febbraio 1992, n. 157 Dir. CEE 79/409



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