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217304
IDG951502894
95.15.02894 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
A.C.
Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata
Nota a Cass. sez. un. pen. 5 ottobre 1994
Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 10 (1995), fasc. 2, pag. 311-31
D539; D18801
Richiamato il contrasto giurisprudenziale relativo alla natura, istantanea o permanente dei reati di smaltimento e stoccaggio non autorizzato di rifiuti, l' A. esamina la sentenza in epigrafe che, in sostanza, afferma che il reato di discarica e' istantaneo con effetti permanenti, nel senso, pero', che esso non comprende il mantenimento dell' area di rifiuti ivi scaricati o fatti scaricare da altri, quando la discarica sia stata chiusa o disattivata. Pertanto, afferma la Corte, "e' estraneo al reato chi sia subentrato e si ritrovi l' area con i rifiuti ammassativi da quegli che in precedenza aveva gestito la discarica... All' attuale detentore non e' fatto alcun obbligo di controagire e cioe' di intervenire per la rimozione dei rifiuti dal terreno entrato nella sua disponibilita'". In termini analoghi si pone il problema rispetto al reato di smaltimento mediante stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi.
art. 25 comma 2 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 26 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915



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