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217305
IDG951502895
95.15.02895 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D(e) F(ocatiis) M(arinella)
In materia di caccia
Nota a Cons. Stato sez. VI 11 luglio 1994, n. 1161
Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 10 (1995), fasc. 2, pag. 315-32
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91100
La pronuncia annotata da' occasione all' A. di richiamare precedente giurisprudenza del TAR, secondo cui, ai sensi dell' art. 20 legge regionale Abruzzo 62/1979, il rilascio dell' autorizzazione per l' ampliamento di una azienda faunistico-venatoria, necessita che sia preceduta dall' acquisizione dei pareri della Giunta provinciale della caccia e dell' Istituzione nazionale di biologia della selvaggina. Prima di procedere all' istituzione di aziende faunistico-venatorie, secondo la legislazione Regione Puglia, necessita l' approvazione di un apposito regolamento. Secondo la normativa della Regione Lazio, il parere della Provincia, richiesto in sede di istituzione delle aziende faunistico-venatorie, e' da ritenersi obbligatorio anche in sede di disciplina delle relative concessioni. La decisione in epigrafe afferma che "la legittimazione attiva per la tutela degli interessi dei cacciatori spetta alla Federazione Italiana della Caccia che e' considerata con espressa previsione di legge (art. 29 comma 4 l. 968/77) associazione venatoria riconosciuta; i cacciatori in quanto tali, sebbene muniti di licenza di caccia, non sono titolari di una posizione differenziata rispetto a quella di tutti gli altri cittadini che intendano praticare la caccia, previo accertamento dei requisiti generali che la legge prevede e pertanto non sono legittimati all' impugnazione di provvedimenti restrittivi del libero esercizio della caccia".
art. 35 l. 2 agosto 1967, n. 799 art. 29 comma 4 l. 27 dicembre 1977, n. 968 art. 20 l.r. AB 5 dicembre 1979, n. 62 l.r. PU 27 febbraio 1984, n. 10 l.r. LA 14 settembre 1982, n. 40



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