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| IDG951502895 | |
| 95.15.02895 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D(e) F(ocatiis) M(arinella)
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| In materia di caccia
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| Nota a Cons. Stato sez. VI 11 luglio 1994, n. 1161
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| Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 10 (1995), fasc. 2, pag. 315-32
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91100
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| La pronuncia annotata da' occasione all' A. di richiamare precedente
giurisprudenza del TAR, secondo cui, ai sensi dell' art. 20 legge
regionale Abruzzo 62/1979, il rilascio dell' autorizzazione per l'
ampliamento di una azienda faunistico-venatoria, necessita che sia
preceduta dall' acquisizione dei pareri della Giunta provinciale
della caccia e dell' Istituzione nazionale di biologia della
selvaggina. Prima di procedere all' istituzione di aziende
faunistico-venatorie, secondo la legislazione Regione Puglia,
necessita l' approvazione di un apposito regolamento. Secondo la
normativa della Regione Lazio, il parere della Provincia, richiesto
in sede di istituzione delle aziende faunistico-venatorie, e' da
ritenersi obbligatorio anche in sede di disciplina delle relative
concessioni. La decisione in epigrafe afferma che "la legittimazione
attiva per la tutela degli interessi dei cacciatori spetta alla
Federazione Italiana della Caccia che e' considerata con espressa
previsione di legge (art. 29 comma 4 l. 968/77) associazione
venatoria riconosciuta; i cacciatori in quanto tali, sebbene muniti
di licenza di caccia, non sono titolari di una posizione
differenziata rispetto a quella di tutti gli altri cittadini che
intendano praticare la caccia, previo accertamento dei requisiti
generali che la legge prevede e pertanto non sono legittimati all'
impugnazione di provvedimenti restrittivi del libero esercizio della
caccia".
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| art. 35 l. 2 agosto 1967, n. 799
art. 29 comma 4 l. 27 dicembre 1977, n. 968
art. 20 l.r. AB 5 dicembre 1979, n. 62
l.r. PU 27 febbraio 1984, n. 10
l.r. LA 14 settembre 1982, n. 40
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