| Richiamate le diverse posizioni dottrinali e giurisprudenziali
riguardo alla sfera di applicazione del danno non patrimoniale, e in
ordine al rapporto tra danno non patrimoniale e risarcimento, nonche'
all' accertamento di questo danno e ai criteri di liquidazione dello
stesso, l' A. esamina la sentenza in epigrafe che, afferma, ha
risolto positivamente la configurabilita' di un danno morale
risarcibile in presenza di un reato di pericolo. La Corte ha,
infatti, riconosciuto una soglia minima di danno, "che non puo' farsi
a meno di riconoscere, secondo un criterio di generalita', a tutti
coloro che, residenti nel luogo e direttamente coinvolti nelle
conseguenze del disastro, si vedano costretti a controlli medici
volti a diagnosticare le conseguenze, allo stato ignote, del contatto
subito con sostanze nocive, e si trovino percio' stesso ad essere
condizionati". Ripercorso sinteticamente l' iter argomentativo
seguito dalla Corte, l' A. afferma che la sentenza ritaglia una sorta
di tutela rafforzata dei soggetti interessati al disastro ambientale;
ma va anche segnalata la tecnica con cui il giudice ha anticipato la
tutela civile del perturbamento psichico collegandola alla
sottoposizione a controlli sanitari specifici.
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