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217306
IDG951502896
95.15.02896 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Focatiis Marinella
Danno morale e reato di pericolo
Nota a App. Milano 15 aprile 1994, n. 667
Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 10 (1995), fasc. 2, pag. 323-33
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D539; D30706; D0411
Richiamate le diverse posizioni dottrinali e giurisprudenziali riguardo alla sfera di applicazione del danno non patrimoniale, e in ordine al rapporto tra danno non patrimoniale e risarcimento, nonche' all' accertamento di questo danno e ai criteri di liquidazione dello stesso, l' A. esamina la sentenza in epigrafe che, afferma, ha risolto positivamente la configurabilita' di un danno morale risarcibile in presenza di un reato di pericolo. La Corte ha, infatti, riconosciuto una soglia minima di danno, "che non puo' farsi a meno di riconoscere, secondo un criterio di generalita', a tutti coloro che, residenti nel luogo e direttamente coinvolti nelle conseguenze del disastro, si vedano costretti a controlli medici volti a diagnosticare le conseguenze, allo stato ignote, del contatto subito con sostanze nocive, e si trovino percio' stesso ad essere condizionati". Ripercorso sinteticamente l' iter argomentativo seguito dalla Corte, l' A. afferma che la sentenza ritaglia una sorta di tutela rafforzata dei soggetti interessati al disastro ambientale; ma va anche segnalata la tecnica con cui il giudice ha anticipato la tutela civile del perturbamento psichico collegandola alla sottoposizione a controlli sanitari specifici.
art. 32 Cost. art. 2059 c.c. art. 185 c.p.



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