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Documento


217315
IDG951502905
95.15.02905 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciauri Alessandra
Seduzione con promessa di matrimonio e risarcibilita' del danno ingiusto subito dalla "sedotta e abbandonata"
Nota a Cass. sez. III civ. 8 luglio 1993, n. 7493
Nuovo dir., an. 71 (1994), fasc. 12, pt. 2, pag. 1121-1125
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30120; D30706; D51703
Cosi' la massima della sentenza in rassegna: "un fidanzamento ufficiale prima della seduzione, ma predisposto quale mezzo per ottenere dalla donna l' assenso all' amplesso, e' fatto da ritenersi, di regola, idoneo agli effetti della serieta' della promessa, dell' efficienza del mezzo usato e dell' illiceita' del comportamento dell' uomo: la riconosciuta sussistenza del nesso di causalita' tra promessa di matrimonio e assenso all' amplesso da parte della donna determina pertanto il dovere dell' uomo al risarcimento dell' ingiusto danno sofferto dalla promessa sposa, successivamente abbandonata". L' A. approfondisce la questione attraverso un' analisi dell' orientamento giurisprudenziale e della stampa di opinione sulla materia.
art. 81 c.c. art. 526 c.p.



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