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217316
IDG951502906
95.15.02906 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Aprile Ercole
Osservazioni in tema di sospensione dell' esecuzione dell' ordinanza di accoglimento dell' appello avanzato ex art. 310 c.p.p. dal Pubblico Ministero
Nota a Cass. sez. VI pen. 13 settembre 1994, n. 1816
Nuovo dir., an. 71 (1994), fasc. 12, pt. 2, pag. 1126-1130
D640
Con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione ha stabilito che la disposizione prevista dall' art. 310 comma 3 c.p.p., secondo la quale l' esecuzione dell' ordinanza con la quale il Tribunale accoglie l' appello del P.M. e' sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva, trova applicazione tanto nel caso in cui il Tribunale abbia disposto l' applicazione per la prima volta di una misura coercitiva, quanto nel caso in cui abbia ordinato il ripristino di una misura coercitiva dopo che la stessa era stata revocata. L' A. indica le ragioni che fanno ritenere la pronuncia della Suprema Corte non convincente.
art. 310 comma 3 c.p.p.



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