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217413
IDG950603003
95.06.03003 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrajoli Francesco Saverio
Questioni in tema di impugnazione di deliberazione assembleare e sospensione
Nota a Trib. Napoli sez. VII 25 luglio 1993, n. 9644
Dir. giur., s. 3, an. 108 (1993), fasc. 3-4, pag. 571-575
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312207; D312202
La sentenza in epigrafe ha affrontato alcune questioni in tema di impugnazione della deliberazione del bilancio. La sentenza, pur applicando, in alcuni casi, una disciplina oggi modificata a seguito dell' entrata in vigore del d.lg. 127/1991, conserva tuttora motivi di interesse, osserva l' A., poiche', mentre alcune norme sono ancora vigenti, altre, pur modificate, rimangono applicabili nei numerosi giudizi tuttora in corso. Preliminarmente, soffermandosi sulla norma gia' posta nell' art. 2432 comma 3 c.c., e riprodotta nell' art. 2439 comma 3, oggi in vigore, il Tribunale ha affermato che il mancato tempestivo deposito del bilancio e degli allegati costituisce causa di annullamento della deliberazione del bilancio stesso. Tuttavia il Tribunale ha ritenuto di non dover annullare la deliberazione sottoposta al suo giudizio, in quanto sostituita con altra preceduta dal tempestivo deposito del bilancio e degli allegati. Passando alla questione relativa alla valida redazione del bilancio, la sentenza definisce i principi da osservare in materia, per quanto riguarda gli interessi tutelati secondo la disciplina civilistica; la funzione; i principi di chiarezza e precisione; l' inammissibilita' di provvedimenti cautelari ulteriori rispetto a quello, tipico, di sospensione della deliberazione assembleare impugnata, e cio' almeno "in assenza di altre esigenze cautelari idoneamente provate"; la chiarezza del bilancio, che deve risultare dal documento stesso e dai suoi allegati e non sulla base di altre risultanze o atti ad esso estranei. L' A. esamina le questioni di cui alla sentenza attraverso una amplissima panoramica dottrinale e giurisprudenziale.
d.lg. 9 marzo 1991, n. 127 art. 2377 comma 4 c.c. art. 2378 comma 4 c.c. art. 2429 comma 3 c.c. art. 2432 comma 3 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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