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| IDG950603005 | |
| 95.06.03005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fabbricatore Claudio
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| Il contratto di somministrazione di energia elettrica: il problema
degli obblighi inerenti al mantenimento degli impianti a carico dell'
utente
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| Nota a App. Napoli sez. I 23 giugno 1992, n. 1619
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| Dir. giur., s. 3, an. 108 (1993), fasc. 3-4, pag. 591-601
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3172; D14254; D18100
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| Secondo l' art. 1 delle condizioni generali di contratto ENEL di
fornitura di energia elettrica, la somministrazione e' subordinata al
consenso del proprietario dell' immobile alla esecuzione e al
mantenimento degli impianti occorrenti. I quali restano d proprieta'
dell' ENEL e possono essere utilizzati anche a favore di terzi, senza
il consenso del proprietario dell' immobile. La sentenza annotata ha
esaminato la richiesta di rimozione di alcune apparecchiature dell'
ENEL, fatta dal proprietario del fondo e utente della fornitura di
elettricita'. La Corte ha risolto la questione sulla base della
ritenuta sussistenza di una obbligazione di natura personale al
mantenimento da parte dell' utente delle apparecchiature in
questione, dovendosi escludere un contratto reale di servitu'.
Pertanto il proprietario del fondo non puo' pretendere la rimozione
degli impianti neppure di quella parte posta a servizio dell'
adduzione dell' energia elettrica agli altri utenti. L' A. esamina la
questione estendendo l' analisi anche all' ipotesi in cui il
somministratore non vanti alcun diritto reale sul fondo,
incombendogli cosi' l' obbligo di ottenere il consenso del soggetto
legittimato all' apposizione degli impianti necessari per la
somministrazione di energia elettrica.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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