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217415
IDG950603005
95.06.03005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fabbricatore Claudio
Il contratto di somministrazione di energia elettrica: il problema degli obblighi inerenti al mantenimento degli impianti a carico dell' utente
Nota a App. Napoli sez. I 23 giugno 1992, n. 1619
Dir. giur., s. 3, an. 108 (1993), fasc. 3-4, pag. 591-601
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3172; D14254; D18100
Secondo l' art. 1 delle condizioni generali di contratto ENEL di fornitura di energia elettrica, la somministrazione e' subordinata al consenso del proprietario dell' immobile alla esecuzione e al mantenimento degli impianti occorrenti. I quali restano d proprieta' dell' ENEL e possono essere utilizzati anche a favore di terzi, senza il consenso del proprietario dell' immobile. La sentenza annotata ha esaminato la richiesta di rimozione di alcune apparecchiature dell' ENEL, fatta dal proprietario del fondo e utente della fornitura di elettricita'. La Corte ha risolto la questione sulla base della ritenuta sussistenza di una obbligazione di natura personale al mantenimento da parte dell' utente delle apparecchiature in questione, dovendosi escludere un contratto reale di servitu'. Pertanto il proprietario del fondo non puo' pretendere la rimozione degli impianti neppure di quella parte posta a servizio dell' adduzione dell' energia elettrica agli altri utenti. L' A. esamina la questione estendendo l' analisi anche all' ipotesi in cui il somministratore non vanti alcun diritto reale sul fondo, incombendogli cosi' l' obbligo di ottenere il consenso del soggetto legittimato all' apposizione degli impianti necessari per la somministrazione di energia elettrica.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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