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| IDG950603016 | |
| 95.06.03016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Minucci Franco
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| Il licenziamento del dirigente industriale: nozione di giustificato
motivo
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| Nota a Cass. 14 maggio 1993, n. 5531
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| Dir. lav., an. 68 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 487-499
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| D747
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| La sentenza annotata, discostandosi dall' orientamento che ammetteva
che il concetto di giustificato motivo di cui agli artt. 1 e 3 l.
604/1966 era stato recepito nella contrattazione collettiva per la
categoria dirigenziale ai fini della tutela prevista in caso di
licenziamento, ha affermato i seguenti principi: la nozione di
"giustificato motivo" di cui alla l. 604/1966 non e' applicabile nei
confronti dei dirigenti; il concetto di ingiustificatezza introdotto
nella contrattazione collettiva riguardo al licenziamento dei
dirigenti industriali va inteso nel senso di "pretestuoso, al limite
della discriminazione", quando, cioe', e' violato il principio di
buona fede nell' esecuzione del contratto. L' A. si propone di
dimostrare che la contrattazione collettiva in materia ha inteso
riferirsi proprio al concetto di giustificato motivo e relativi
criteri di individuazione, indicato e precisato nella l. 604/1966 per
le altre categorie di lavoratori. L' A. approfondisce l' esame della
questione attraverso la trattazione dei seguenti punti: La sentenza
n. 5531/1993. I precedenti giurisprudenziali. Origine ed evoluzione
dell' istituto. La volonta' delle parti sindacali. Il dato normativo.
Finalita' dell' istituto. Conclusioni.
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| art. 1 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 2118 c.c.
art. 2119 c.c.
contr. coll. naz. lav. 16 maggio 1985 (dirigenti imprese industriali)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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