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217426
IDG950603016
95.06.03016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Minucci Franco
Il licenziamento del dirigente industriale: nozione di giustificato motivo
Nota a Cass. 14 maggio 1993, n. 5531
Dir. lav., an. 68 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 487-499
D747
La sentenza annotata, discostandosi dall' orientamento che ammetteva che il concetto di giustificato motivo di cui agli artt. 1 e 3 l. 604/1966 era stato recepito nella contrattazione collettiva per la categoria dirigenziale ai fini della tutela prevista in caso di licenziamento, ha affermato i seguenti principi: la nozione di "giustificato motivo" di cui alla l. 604/1966 non e' applicabile nei confronti dei dirigenti; il concetto di ingiustificatezza introdotto nella contrattazione collettiva riguardo al licenziamento dei dirigenti industriali va inteso nel senso di "pretestuoso, al limite della discriminazione", quando, cioe', e' violato il principio di buona fede nell' esecuzione del contratto. L' A. si propone di dimostrare che la contrattazione collettiva in materia ha inteso riferirsi proprio al concetto di giustificato motivo e relativi criteri di individuazione, indicato e precisato nella l. 604/1966 per le altre categorie di lavoratori. L' A. approfondisce l' esame della questione attraverso la trattazione dei seguenti punti: La sentenza n. 5531/1993. I precedenti giurisprudenziali. Origine ed evoluzione dell' istituto. La volonta' delle parti sindacali. Il dato normativo. Finalita' dell' istituto. Conclusioni.
art. 1 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 2118 c.c. art. 2119 c.c. contr. coll. naz. lav. 16 maggio 1985 (dirigenti imprese industriali)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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