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| IDG950603019 | |
| 95.06.03019 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Arpano Alberto
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| L' esercizio di mansioni superiori nel pubblico impiego sanitario
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| Nota a TAR LO 12 dicembre 1994, n. 871
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| Dir. lav., an. 68 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 527-533
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D143; D969101; D741; D7440
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| La pronuncia in epigrafe affronta il problema della retribuibilita'
delle mansioni superiori svolte dal personale medico delle USL con
riferimento al periodo temporale antecedente all' emanazione del
d.lg. 29/1993. La decisione del TAR afferma che "l' esercizio delle
mansioni superiori, qualora si protragga oltre il termine di 60
giorni, da' diritto al corrispondente trattamento economico per
diretta applicazione degli artt. 36 Cost. e 2126 comma 1 c.c., solo
in quanto tali mansioni siano riconducibili ad un posto formalmente
previsto nella pianta organica dell' Ente e che tale posto si sia
reso vacante o disponibile". L' A. richiama la giurisprudenza
costituzionale e del Consiglio di Stato sulla applicabilita' degli
artt. 36 Cost. e 2126 comma 1 c.c. alle mansioni di fatto svolte nel
pubblico impiego sanitario e le limitazioni che la successiva
giurisprudenza ha introdotto alla portata di tale principio. Anche la
sentenza annotata, rileva l' A., si inserisce nello stesso filone
interpretativo per il quale l' interesse tutelato non e', almeno in
via primaria, quello della salvaguardia del trattamento economico del
lavoro di fatto svolto dal prestatore, bensi' quello del buon
andamento della p.a. L' A. richiama conclusivamente la nuova
disciplina sulla attribuzione temporanea di mansioni superiori
dettata dall' art. 57 d.lg. 29/1993.
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| art. 36 Cost.
art. 29 d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761
art. 57 d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29
art. 2126 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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