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217429
IDG950603019
95.06.03019 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Arpano Alberto
L' esercizio di mansioni superiori nel pubblico impiego sanitario
Nota a TAR LO 12 dicembre 1994, n. 871
Dir. lav., an. 68 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 527-533
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D143; D969101; D741; D7440
La pronuncia in epigrafe affronta il problema della retribuibilita' delle mansioni superiori svolte dal personale medico delle USL con riferimento al periodo temporale antecedente all' emanazione del d.lg. 29/1993. La decisione del TAR afferma che "l' esercizio delle mansioni superiori, qualora si protragga oltre il termine di 60 giorni, da' diritto al corrispondente trattamento economico per diretta applicazione degli artt. 36 Cost. e 2126 comma 1 c.c., solo in quanto tali mansioni siano riconducibili ad un posto formalmente previsto nella pianta organica dell' Ente e che tale posto si sia reso vacante o disponibile". L' A. richiama la giurisprudenza costituzionale e del Consiglio di Stato sulla applicabilita' degli artt. 36 Cost. e 2126 comma 1 c.c. alle mansioni di fatto svolte nel pubblico impiego sanitario e le limitazioni che la successiva giurisprudenza ha introdotto alla portata di tale principio. Anche la sentenza annotata, rileva l' A., si inserisce nello stesso filone interpretativo per il quale l' interesse tutelato non e', almeno in via primaria, quello della salvaguardia del trattamento economico del lavoro di fatto svolto dal prestatore, bensi' quello del buon andamento della p.a. L' A. richiama conclusivamente la nuova disciplina sulla attribuzione temporanea di mansioni superiori dettata dall' art. 57 d.lg. 29/1993.
art. 36 Cost. art. 29 d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 art. 57 d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 art. 2126 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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