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217445
IDG950603035
95.06.03035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Tilla Maurizio
Azione del condominio per vizi dei beni comuni e responsabilita' del conduttore-venditore
Nota a Cass. sez. II civ. 14 dicembre 1993, n. 12304
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 10, pt. 1, pag. 2564-2569
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30480; D30630; D31730
Con la decisione in rassegna la Cassazione ha esaminato la fattispecie in cui i condomini avevano convenuto in giudizio il venditore-costruttore per l' eliminazione di difetti riguardanti beni comuni ed esclusivi, nonche' di vizi dell' impianto di riscaldamento, degli infissi e dei battiscopa delle unita' immobiliari. La Suprema Corte ha ritenuto che l' azione di responsabilita' ex art. 1669 c.c., avendo natura extracontrattuale e quindi trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l' immobile e' pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, e' esercitabile nei confronti del costruttore stesso, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, che possono fruire del termine annuale di decadenza. L' A. condivide la pronuncia, ritenendo pero' opportuno precisare meglio alcuni concetti.
art. 1129 c.c. art. 1130 c.c. art. 1131 c.c. art. 1669 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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