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217450
IDG950603040
95.06.03040 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grigoli Michele
In tema di rappresentanza processuale passiva del comandante della nave
Nota a Trib. Taranto 6 maggio 1994
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 10, pt. 1, pag. 2620-2623
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D93527
La sentenza del Tribunale di Napoli, muovendo dall' ineccepibile premessa che l' inadempienza alle obbligazioni derivanti dal contratto di noleggio intercorso tra le parti non puo' in alcun modo assimilarsi ai "fatti dell' equipaggio relativi alla nave e alla spedizione ovvero alle obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione", per i quali l' art. 309 comma 2 c. nav. ha ipotizzato la rappresentanza processuale passiva del comandante stesso, ha escluso che la sola notificazione al comandante assolva alle due notificazioni previste dall' art. 683 c. nav., in forza del quale il provvedimento di autorizzazione a procedere al sequestro (nella specie, conservativo) su istanza del creditore deve essere notificato al proprietario e al comandante della nave. L' A. svolge alcuni approfondimenti e trae da queste premesse ulteriori risultati sistematici.
art. 306 c. nav. art. 309 c. nav. art. 650 c. nav. art. 683 c. nav.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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