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217453
IDG950603043
95.06.03043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzo Nunzio
Sull' obbligatorieta' di un conto corrente intestato al condominio
Osservazione a ord. Trib. Milano 29 settembre 1993 Trib. Genova 16 settembre 1993
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 10, pt. 1, pag. 2637-2638
D30480
La piu' recente giurisprudenza di merito sembra affermare il principio inderogabile dell' accensione di un conto corrente unico intestato al condominio, con la conseguente illegittimita' di un conto personale intestato all' amministratore sul quale possono confluire somme non di una sola amministrazione condominiale e somme personali dell' amministratore. Il Tribunale di Milano, con la sentenza 29 settembre 1993, ha ritenuto che l' esistenza di un conto personale dell' amministratore integra una irregolarita' di tale gravita' da comportare la revoca del mandato, mentre il Tribunale di Genova, con la pronuncia del 16 settembre 1993, ha ritenuto, addirittura, l' illegittimita' della delibera condominiale che autorizzi la tenuta di un conto personale.
art. 1129 c.c. art. 1137 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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