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217466
IDG950603056
95.06.03056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Triola Roberto
Fondi con destinazione non agricola e prelazione
Osservazione a Cass. sez. III civ. 1 luglio 1994, n. 6273
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 11, pt. 1, pag. 2807-2808
D914; D91611; D91613
La sentenza annotata muove dal presupposto secondo cui la destinazione di un fondo ad uso diverso da quello agricolo in base a uno strumento urbanistico (anche solo in itinere) renderebbe impossibile la realizzazione del fine cui la prelazione e' preordinata, cioe' lo sviluppo della proprieta' coltivatrice, con conseguente inutilita' dell' imposizione al proprietario di limiti in ordine alla disponibilita' del fondo. All' A. sembra invece piu' corretto individuare il fondamento logico dell' esclusione del diritto di prelazione nel fatto che, quando per un fondo offerto in vendita e' prevista una destinazione diversa da quella agricola, e' ragionevole presumere che la prelazione verrebbe esercitata per fini speculativi e non per il futuro esercizio di un' impresa agraria: per questo non vi e' motivo di sacrificare il diritto del proprietario a scegliere liberamente l' acquirente.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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