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217472
IDG950603062
95.06.03062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Paola Sabrina
Anche l' istruzione privata e' attivita' d' impresa: riflessi in tema di licenziamenti
Nota a Cass. sez. un. civ. 11 aprile 1994, n. 3353
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 11, pt. 1, pag. 2873-2880
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7470; D763; D3111; D18411; D18412
La nota a commento della sentenza delle sezioni unite della Cassazione affronta il problema se l' attivita' di istruzione privata, tenuta da un istituto religioso, possa essere gestita in forma di impresa. Dopo aver richiamato il concetto civilistico di impresa e averne delineato gli elementi costitutivi, si esamina la complessa disciplina dei licenziamenti individuali, richiamando i principi relativi alla stabilita' obbligatoria del rapporto di lavoro. Introdotti dalla l. 604/1966 e quelli della stabilita' reale, previsti dall' art. 18 l. 300/1970, nonche' le modifiche apportate dalla l. 108/1990. Viene altresi' accennato il tema delle c.d. organizzazioni di tendenza, che, delineate per la prima volta dall' art. 4 l. 108/1990, rimangono escluse dall' applicazione dell' art. 18 l. 300. Sono invece soggette alla disciplina dettata dall' art. 18 le imprese industriali e tra queste sono da annoverare anche le imprese aventi per scopo la gestione di istituti scolastici, indipendentemente dalla qualita' di congregazione religiosa propria del gestore, allorche' il servizio venga svolto per fini di lucro e non di religione o di culto.
art. 11 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 35 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2195 c.c. art. 4 l. 11 maggio 1990, n. 108
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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