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217474
IDG950603064
95.06.03064 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Codini Roberto
L' avvocato tra professionalita' e commercializzazione
Nota a Cass. sez. un. civ. 3 marzo 1994, n. 2077 Trib. Roma 28 febbraio 1994
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 11, pt. 1, pag. 2899-2903
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D96900; D967; D968
Le due pronunce in questione affrontano il problema della liceita' dell' utilizzo, da parte di una associazione professionale (in particolare: di uno studio legale), del nome di un soggetto deceduto (nella fattispecie: il fondatore dello studio) nella denominazione. Le due decisioni danno risposta negativa, ritenendo che detto uso contrasti con gli artt. 1 e 2 l. 1815/1939, la cui finalita' e' quella di impedire che soggetti sforniti della necessaria abilitazione si celino dietro denominazioni che potrebbero indurre in inganno i terzi. L' orientamento giurisprudenziale appare condivisibile, giacche', consentendo ad uno studio legale di utilizzare, nella denominazione, il nome di un professionista deceduto (anche se si tratti del fondatore), tale nome si configurerebbe come un marchio, snaturando la professione legale col far venire meno il requisito della personalita' della prestazione professionale, con l' inevitabile conseguenza della commercializzazione della prestazione professionale, che e' proprio cio' che la l. 1815/1939 vuole evitare.
art. 3 Cost. art. 56 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 art. 1 l. 23 novembre 1939, n. 1815 art. 7 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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