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217496
IDG950603086
95.06.03086 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Tilla Maurizio
Sulle azioni proponibili dai singoli condomini
Nota a Cass. sez. II civ. 12 marzo 1994, n. 2393 Cass. sez. II civ. 12 marzo 1994, n. 2392
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 3162-3167
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30480
Con la decisione n. 2393/1994 la Cassazione ha affermato che la legittimazione passiva ad processum spetta all' amministratore, o ai singoli partecipanti, a seconda che la lite abbia ad oggetto l' opposizione a un interesse comune dei condomini (cose o servizi comuni o, comunque, l' edificio nel suo insieme) ovvero l' opposizione a interessi particolari dei singoli. Con la decisione n. 2392/1994 la Cassazione e' stata invece di diverso avviso, stabilendo che l' amministratore del condominio (considerato non come ente fornito di autonomia patrimoniale, ma come gestione collegiale di interessi individuali) svolge un ufficio di diritto privato, volto alla tutela del complesso di interessi individuali e realizzante una cooperazione con i condomini assimilabile, pur con alcuni tratti distintivi, al mandato con rappresentanza. In sede di commento, l' A. osserva come la seconda decisione appaia piu' corretta, ponendosi in linea con l' interpretazione prevalente secondo cui i singoli condomini hanno facolta' di agire a difesa dei diritti, esclusivi o comuni, inerenti all' edificio condominiale.
art. 1130 c.c. art. 1131 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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