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217501
IDG950603091
95.06.03091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bruni Carlo
Circa l' operativita', rispetto ai contratti collettivi postcoperativi, della riserva contenuta nell' art. 2096 comma 1 c.c.
Nota a Cass. sez. lav. 19 novembre 1993, n. 11417
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 3224-3227
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D73; D733; D712
Con la presente nota si e' tentato di chiarire se il rinvio attuato dal primo comma dell' art. 2096 c.c. sia ancora oggi operante rispetto ai contratti collettivi post-corporativi che, per effetto delle radicali trasformazioni subite dall' ordinamento, hanno assunto efficacia diversa da quella propria dei contratti previsti nel sistema corporativo. Ripercorrendo l' evoluzione della giurisprudenza si e' messa in evidenza la tendenza a ritenere il primo comma dell' art. 2096 una norma derogatoria priva, ormai, di efficacia, non potendosi affermare la inesistenza di qualsivoglia distinzione fra le norme corporative ed i contratti collettivi nazionali di lavoro post-corporativi. Si e' concluso, pertanto, che, anche in presenza di una clausola di normativa collettiva (con efficacia meramente contrattuale) escludente per il periodo di prova la necessita' dell' atto scritto, resta prevalente ed operante il primo comma dell' art. 2096 che richiede invece all' uopo l' atto scritto "ad substantiam".
art. 3 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 l. 19 dicembre 1984, n. 863 art. 2096 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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