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| IDG950603101 | |
| 95.06.03101 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Finocchiaro Francesco
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| Abrogazione tacita della norma sul giuramento dei testimoni prevista
dall' art. 251 c.p.c.?
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| Nota a ord. Pret. Circondariale Modena sez. Finale Emilia 3 agosto
1994
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| Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 3322-3324
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4155
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| Per il principio generale di unita' fondamentale del processo, "la
prova testimoniale in materia civile deve essere preceduta dalla
dichiarazione prevista dall' art. 497 c.p.p. e non anche
successivamente dal giuramento". Questa la posizione dell' ordinanza
in commento che, per consentire l' assunzione nel processo civile di
testimoni che non intendevano giurare, ha affermato l' abrogazione
pro parte dell' art. 251 c.p.c. L' A. ritiene siffatta impostazione
poco persuasiva, indicando le ragioni per le quali il giudice non
puo' dichiarare l' abrogazione della suddetta norma del codice di
procedura civile. Propone tuttavia un' altra strada per accogliere le
deposizioni di quei testimoni che facciano obiezione al giuramento,
quella di ricorrere all' art. 256 c.p.c. che, nell' ipotesi del
testimone che rifiuti di giurare "senza giustificato motivo", prevede
la denuncia di cio' da parte del giudice istruttore al P.M.:
effettuata l' ammonizione di legge, il giudice puo' procedere all'
assunzione del testimone senza dover denunciare il mancato giuramento
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| art. 251 c.p.c.
art. 256 c.p.c.
art. 497 c.p.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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