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217511
IDG950603101
95.06.03101 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Francesco
Abrogazione tacita della norma sul giuramento dei testimoni prevista dall' art. 251 c.p.c.?
Nota a ord. Pret. Circondariale Modena sez. Finale Emilia 3 agosto 1994
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 3322-3324
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4155
Per il principio generale di unita' fondamentale del processo, "la prova testimoniale in materia civile deve essere preceduta dalla dichiarazione prevista dall' art. 497 c.p.p. e non anche successivamente dal giuramento". Questa la posizione dell' ordinanza in commento che, per consentire l' assunzione nel processo civile di testimoni che non intendevano giurare, ha affermato l' abrogazione pro parte dell' art. 251 c.p.c. L' A. ritiene siffatta impostazione poco persuasiva, indicando le ragioni per le quali il giudice non puo' dichiarare l' abrogazione della suddetta norma del codice di procedura civile. Propone tuttavia un' altra strada per accogliere le deposizioni di quei testimoni che facciano obiezione al giuramento, quella di ricorrere all' art. 256 c.p.c. che, nell' ipotesi del testimone che rifiuti di giurare "senza giustificato motivo", prevede la denuncia di cio' da parte del giudice istruttore al P.M.: effettuata l' ammonizione di legge, il giudice puo' procedere all' assunzione del testimone senza dover denunciare il mancato giuramento
art. 251 c.p.c. art. 256 c.p.c. art. 497 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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