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217513
IDG950603103
95.06.03103 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Della Pietra Giuseppe
Una terza via all' interpretazione del "nuovo" art. 705 c.p.c.?
Nota a Pret. Monza 15 ottobre 1993
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 12, pt. 1, pag. 3339-3349
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4403; D4402
Secondo la sentenza in rassegna, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 25/1992, che ha dichiarato la parziale illegittimita' dell' art. 705 comma 1 c.p.c., "il convenuto nel giudizio possessorio, in ipotesi di pregiudizio irreparabile, puo' promuovere immediatamente il giudizio petitorio anche in via cautelare, ma sara' eseguibile l' eventuale provvedimento favorevole soltanto dopo l' attuazione della misura resa in sede possessoria". Il nucleo dell' indagine svolta dall' A. consiste nello stabilire se il profilo petitorio ammesso dalla Corte Costituzionale sia deducibile con eccezione nel corso dello stesso procedimento possessorio o se, invece, debba spendersi in via d' azione in un autonomo giudizio.
art. 101 comma 2 Cost. art. 669 duodecies c.p.c. art. 704 c.p.c. art. 705 c.p.c. C. Cost. 25 febbraio 1992, n. 25
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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