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217534
IDG950603124
95.06.03124 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fuochi Simona
L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Capo IV - Semplificazione dell' azione amministrativa. Commento all' art. 17
Nuove leggi civ., an. 18 (1995), fasc. 1, pag. 98-99
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1204; D123; D022; D1729
Facendo rinvio a quanto gia' esposto a commento del precedente articolo, l' A. precisa che, nell' interpretazione dell' art. 17, l' espressione "valutazioni tecniche" non va intesa nel senso di quei giudizi di ordine tecnico che, secondo una definizione propria della dottrina e della giurisprudenza amministrative, presentano margini di opinabilita', in contrapposizione agli accertamenti tecnici, basati invece su fatti verificabili in modo indubbio, privi di qualsiasi apporto valutativo del soggetto che li rilascia. Accertamenti tecnici e valutazioni tecniche si pongono infatti sullo stesso piano, ai fini della norma in esame: rileva infatti solo che l' operazione sia caratterizzata da regole tecniche, e non che comporti margini di opinabilita'.
art. 16 l. 7 agosto 1990, n. 241 art. 17 l. 7 agosto 1990, n. 241
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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