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| IDG950603166 | |
| 95.06.03166 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pfiffner Alessandra
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| Sull' inapplicabilita' all' illecito amministrativo del principio di
retroattivita' della norma sopravvenuta piu' favorevole
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 29 gennaio 1994, n. 890
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| Resp. civ. prev., an. 60 (1995), fasc. 1, pag. 128-135
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D50324; D5001; F4252
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| L' UPICA ingiungeva ad una societa' petrolifera il pagamento di una
pena pecuniaria per violazione dell' art. 1 l. 22/1981, come
stabilito dall' articolo unico della l. 731/1983. La societa'
proponeva opposizione avverso l' ordinanza ingiunzione rilevando tra
l' altro che l' art. 2 l. 61/1986, gia' vigente al momento dell'
emanazione dell' ingiunzione di pagamento, aveva abrogato l' ultimo
comma dell' art. 1 l. 22/1981 e, quindi, il fatto, in base alla legge
successiva, non costituiva piu' illecito amministrativo. Il Pretore
rigettava l' opposizione, osservando che l' art. 1 l. 689/1981 non ha
recepito i principi di cui all' art. 2 commi 2 e 3 c.p., i quali
prevedono, in caso di successione di piu' disposizioni penali, l'
applicabilita' di quella piu' favorevole all' imputato. La Corte di
Cassazione, con una pronuncia a sezioni unite, ha risolto il
contrasto sorto al suo interno in materia, negando la estensibilita'
dei principi penalistici agli illeciti amministrativi. L' A. esamina
il problema dando conto degli argomenti utilizzati nelle decisioni
giurisprudenziali. Prende le mosse dall' orientamento favorevole all'
autore della violazione per passare, poi, all' analisi del prevalente
orientamento della giurisprudenza di legittimita' che nega la
rilevanza, in tema di sanzioni amministrative, del principio di
retroattivita' della legge posteriore piu' favorevole.
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| art. 1 l. 10 febbraio 1981, n. 22
art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689
art. 2 l. 10 marzo 1986, n. 61
art. 2 c.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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