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217576
IDG950603166
95.06.03166 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pfiffner Alessandra
Sull' inapplicabilita' all' illecito amministrativo del principio di retroattivita' della norma sopravvenuta piu' favorevole
Nota a Cass. sez. un. civ. 29 gennaio 1994, n. 890
Resp. civ. prev., an. 60 (1995), fasc. 1, pag. 128-135
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D50324; D5001; F4252
L' UPICA ingiungeva ad una societa' petrolifera il pagamento di una pena pecuniaria per violazione dell' art. 1 l. 22/1981, come stabilito dall' articolo unico della l. 731/1983. La societa' proponeva opposizione avverso l' ordinanza ingiunzione rilevando tra l' altro che l' art. 2 l. 61/1986, gia' vigente al momento dell' emanazione dell' ingiunzione di pagamento, aveva abrogato l' ultimo comma dell' art. 1 l. 22/1981 e, quindi, il fatto, in base alla legge successiva, non costituiva piu' illecito amministrativo. Il Pretore rigettava l' opposizione, osservando che l' art. 1 l. 689/1981 non ha recepito i principi di cui all' art. 2 commi 2 e 3 c.p., i quali prevedono, in caso di successione di piu' disposizioni penali, l' applicabilita' di quella piu' favorevole all' imputato. La Corte di Cassazione, con una pronuncia a sezioni unite, ha risolto il contrasto sorto al suo interno in materia, negando la estensibilita' dei principi penalistici agli illeciti amministrativi. L' A. esamina il problema dando conto degli argomenti utilizzati nelle decisioni giurisprudenziali. Prende le mosse dall' orientamento favorevole all' autore della violazione per passare, poi, all' analisi del prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimita' che nega la rilevanza, in tema di sanzioni amministrative, del principio di retroattivita' della legge posteriore piu' favorevole.
art. 1 l. 10 febbraio 1981, n. 22 art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 2 l. 10 marzo 1986, n. 61 art. 2 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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