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217578
IDG950603168
95.06.03168 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giannini Gennaro
Lesioni mortali e danno biologico dopo l' intervento della Corte Costituzionale
Nota a Trib. Firenze 10 dicembre 1994
Resp. civ. prev., an. 60 (1995), fasc. 1, pag. 168-169
D0411; D30706
La sentenza in commento e' stata pronunciata dallo stesso Tribunale che aveva sollevato le questioni di costituzionalita' degli artt. 2043 e 2059 c.c., ed e' la prima che affronta il problema delle lesioni mortali e del danno biologico, dopo la sentenza costituzionale di rigetto n. 372/1994. L' A. esamina il contenuto della sentenza che, dopo aver correttamente negato (nel caso concreto), egli afferma, l' esistenza del danno patrimoniale per difetto di prova, riassume in due proposizioni i principi enunciati dalla Corte Costituzionale: il danno biologico conseguente alla morte del congiunto e' risarcibile "iure successionis" solo quando si sia verificato un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e decesso e, per l' ammontare del risarcimento maturato dalla vittima prima di morire; e' altresi' risarcibile, ai sensi dell' art. 2059 c.c., il danno all' integrita' psicofisica del parente sopravvissuto, ricorrendo particolari circostanze.
art. 32 Cost. art. 2043 c.c. art. 2059 c.c. C. Cost. 27 ottobre 1994, n. 372
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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