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| IDG950603169 | |
| 95.06.03169 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gorgoni Marilena
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| Credito al consumo, furto dell' autoveicolo, surrogazione del
creditore privilegiato
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| Nota a Trib. Roma 15 luglio 1994
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| Resp. civ. prev., an. 60 (1995), fasc. 1, pag. 170-181
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D30642; D315
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| Un soggetto aveva stipulato con una finanziaria un contratto di
credito per l' acquisto di un autoveicolo, che successivamente gli
viene rubato. In conseguenza l' acquirente-sovvenuto sospende la
restituzione delle rate del mutuo e si oppone al decreto ingiuntivo
del mutuante, asserendo di non essere piu' tenuto al pagamento, non
solo per la mancanza di disponibilita' del bene, ma anche perche' il
furto risultava coperto da apposita polizza assicurativa stipulata a
favore dell' opposto. Richiamato cosi' il caso, l' A. esamina le
questioni sottese alla vicenda, attraverso la trattazione dei
seguenti punti: qualificazione del contratto intercorso con la
societa' finanziaria. Applicabilita' alla fattispecie "de qua" dei
tentativi di superare le concezioni atomistiche dell' operazione.
Impossibilita' che la tesi unitaria offra spunti per tutelare il
consumatore nella fattispecie in esame. Surrogazione del creditore
ipotecario nel diritto all' indennita' vantato dal mutuatario nei
confronti dell' assicurazione. Oneri nei confronti della societa'
finanziaria. L' analisi conduce l' A. ad affermare conclusivamente
che cio' che traspare dalla sentenza e' l' individuazione di un'
ennesima circostanza che vede manifestarsi la posizione di debolezza
del mutuatario: debolezza che non e' moderata ne' dal recente
intervento del legislatore in tema di credito al consumo, ne' dalle
(pur) "esasperate" elaborazioni della dottrina consumeristica.
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| art. 21 l. 19 febbraio 1992, n. 142
art. 123 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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