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217579
IDG950603169
95.06.03169 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gorgoni Marilena
Credito al consumo, furto dell' autoveicolo, surrogazione del creditore privilegiato
Nota a Trib. Roma 15 luglio 1994
Resp. civ. prev., an. 60 (1995), fasc. 1, pag. 170-181
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D30642; D315
Un soggetto aveva stipulato con una finanziaria un contratto di credito per l' acquisto di un autoveicolo, che successivamente gli viene rubato. In conseguenza l' acquirente-sovvenuto sospende la restituzione delle rate del mutuo e si oppone al decreto ingiuntivo del mutuante, asserendo di non essere piu' tenuto al pagamento, non solo per la mancanza di disponibilita' del bene, ma anche perche' il furto risultava coperto da apposita polizza assicurativa stipulata a favore dell' opposto. Richiamato cosi' il caso, l' A. esamina le questioni sottese alla vicenda, attraverso la trattazione dei seguenti punti: qualificazione del contratto intercorso con la societa' finanziaria. Applicabilita' alla fattispecie "de qua" dei tentativi di superare le concezioni atomistiche dell' operazione. Impossibilita' che la tesi unitaria offra spunti per tutelare il consumatore nella fattispecie in esame. Surrogazione del creditore ipotecario nel diritto all' indennita' vantato dal mutuatario nei confronti dell' assicurazione. Oneri nei confronti della societa' finanziaria. L' analisi conduce l' A. ad affermare conclusivamente che cio' che traspare dalla sentenza e' l' individuazione di un' ennesima circostanza che vede manifestarsi la posizione di debolezza del mutuatario: debolezza che non e' moderata ne' dal recente intervento del legislatore in tema di credito al consumo, ne' dalle (pur) "esasperate" elaborazioni della dottrina consumeristica.
art. 21 l. 19 febbraio 1992, n. 142 art. 123 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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