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| IDG950603177 | |
| 95.06.03177 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Massari Isabella
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| Il cognome di famiglia nella nuova legge tedesca
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| Riv. dir. civ., an. 40 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 573-580
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3012; D300081; D95121; D18004
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| La Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato l' incostituzionalita'
della norma del codice civile che stabiliva che nel caso in cui i
coniugi non avessero effettuato una espressa scelta del cognome
comune di famiglia, optando cioe' per il cognome di nascita del
marito o per quello della moglie, si sarebbe dovuto ritenere quale
"cognome comune di famiglia" quello del marito. Un altro articolo del
codice, anch' esso abrogato, sanciva l' automatica acquisizione del
cognome di famiglia dei genitori da parte dei figli legittimi. La
questione viene esaminata nel contesto della parita' tra uomini e
donne e del dibattito per una riforma del diritto di famiglia. La
nuova disciplina in materia di cognome della famiglia, che ha fatto
seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, che l' A. descrive,
introduce la totale equiparazione dei diritti dei coniugi, compresa
la possibilita' di identificare i figli con il cognome materno. Essa
appare, tuttavia, macchinosa e complicata. Occorrera' attendere
qualche anno per verificare se il cambiato attuato sulla carta
portera' anche ad un effettivo mutamento delle abitudini sociali. L'
A. estende il tema del cognome della famiglia come disciplinato nel
nostro ordinamento, con riferimento anche al cognome paterno dei
figli legittimi. Secondo l' A., in Italia la situazione non e'
chiara. L' oscillazione, infatti, tra l' esigenza di mantenere unico
il nome della famiglia e il diritto della donna a non essere
discriminata all' interno della stessa da' luogo ad una situazione di
equilibrio instabile.
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| art. 29 Cost.
art. 71 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238
art. 73 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238
art. 143 bis c.c.
art. 237 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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