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| IDG950603191 | |
| 95.06.03191 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Avio Alberto
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| La subordinazione "ex lege" non e' costituzionale
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| Nota a C. Cost. 31 marzo 1994, n. 115
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| Riv. it. dir. lav., an. 14 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 227-230
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D143; D14310; D14317
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| L' art. 13, commi 2 e 3, l. 498/1992 esclude l' estensione degli
obblighi previdenziali e assistenziali previsti per il lavoratore
subordinato ai contratti d' opera e di prestazione professionale,
stipulati da Province, Comuni, Comunita' montane e loro consorzi, da
IPAB ed enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono
attivita' socio-assistenziali, nonche' da istituzioni sanitarie
operanti nel sErvizio sanitario nazionale. La Corte Costituzionale ha
dichiarato non fondato la questione di legittimita' sollevata
riguardo a tale norma. L' A. rileva che la Corte ha salvato questa
norma attraverso un' interpretazione che ne svuota il significato.
Infatti, applicando il principio secondo cui la qualificazione del
rapporto di lavoro e' determinata oggettivamente e non e' mai
rilevante di per se' il titolo formale che le parti vi abbiano voluto
apporre, non e' impedito al giudice di qualificare il rapporto
secondo le concrete risultanze, prescindendo dal diverso "nomen
iuris" attribuito dalle parti. Esaminata la posizione che assume il
"nomen iuris" nell' ambito del rapporto di impiego con datori
privati, l' A. fa presente che la norma oggetto della sentenza e'
stata soppressa dall' art. 74 d.lg. 29/1993 che ha espressamente
abrogato l' art. 6 bis d.l. 9/1993 che aveva sostituito l' art. 13 l.
498/1992.
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| art. 13 l. 23 dicembre 1992, n. 498
art. 6 bis d.l. 18 gennaio 1993, n. 9
art. 74 d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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