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217601
IDG950603191
95.06.03191 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Avio Alberto
La subordinazione "ex lege" non e' costituzionale
Nota a C. Cost. 31 marzo 1994, n. 115
Riv. it. dir. lav., an. 14 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 227-230
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D143; D14310; D14317
L' art. 13, commi 2 e 3, l. 498/1992 esclude l' estensione degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti per il lavoratore subordinato ai contratti d' opera e di prestazione professionale, stipulati da Province, Comuni, Comunita' montane e loro consorzi, da IPAB ed enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziali, nonche' da istituzioni sanitarie operanti nel sErvizio sanitario nazionale. La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondato la questione di legittimita' sollevata riguardo a tale norma. L' A. rileva che la Corte ha salvato questa norma attraverso un' interpretazione che ne svuota il significato. Infatti, applicando il principio secondo cui la qualificazione del rapporto di lavoro e' determinata oggettivamente e non e' mai rilevante di per se' il titolo formale che le parti vi abbiano voluto apporre, non e' impedito al giudice di qualificare il rapporto secondo le concrete risultanze, prescindendo dal diverso "nomen iuris" attribuito dalle parti. Esaminata la posizione che assume il "nomen iuris" nell' ambito del rapporto di impiego con datori privati, l' A. fa presente che la norma oggetto della sentenza e' stata soppressa dall' art. 74 d.lg. 29/1993 che ha espressamente abrogato l' art. 6 bis d.l. 9/1993 che aveva sostituito l' art. 13 l. 498/1992.
art. 13 l. 23 dicembre 1992, n. 498 art. 6 bis d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 art. 74 d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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