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217607
IDG950603197
95.06.03197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bolego Giorgio
Autonomia collettiva e principio di parita' di trattamento retributiv
Nota a Cass. sez. lav. 8 luglio 1994, n. 6448
Riv. it. dir. lav., an. 14 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 311-321
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7440; D712; D0400
La sentenza annotata, esaminato un caso in cui determinati benefici economici erano riservati al personale in servizio da una certa data, come previsto dalla contrattazione collettiva, rigetta la pretesa degli assunti posteriormente ad un analogo trattamento. L' A. esamina il problema relativo all' esistenza ed operativita' del principio di parita' di trattamento economico-normativo dei lavoratori. Per quanto riguarda la sentenza annotata, l' A. ritiene che la Cassazione, nell' escludere l' esistenza di una regola paritaria, faccia riferimento ad un principio positivo che impone al datore di corrispondere a tutti i lavoratori svolgenti identiche mansioni un trattamento uniforme e, conseguentemente, ammetta che nell' esercizio dell' autonomia privata sia il singolo datore, sia le parti sociali, possano stabilire delle differenziazioni retributive, purche' ragionevoli ed obiettivamente motivate. Sul piano processuale, il problema si concretizza nell' individuazione dei criteri per stabilire le ragioni oggettive addotte dalle parti private a giustificazione della concessione di trattamenti privilegiati. Tuttavia, secondo la motivazione della sentenza annotata, il fatto che le differenze retributive siano contenute in un contratto collettivo non e' sufficiente a garantirne la legittimita', precisa l' A., ma sembra rappresentare una presunzione semplice, superabile dimostrando la mancanza di valide ragioni giustificatrici.
art. 36 Cost. art. 39 Cost. art. 41 comma 2 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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