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| IDG950603197 | |
| 95.06.03197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bolego Giorgio
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| Autonomia collettiva e principio di parita' di trattamento retributiv
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| Nota a Cass. sez. lav. 8 luglio 1994, n. 6448
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| Riv. it. dir. lav., an. 14 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 311-321
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7440; D712; D0400
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| La sentenza annotata, esaminato un caso in cui determinati benefici
economici erano riservati al personale in servizio da una certa data,
come previsto dalla contrattazione collettiva, rigetta la pretesa
degli assunti posteriormente ad un analogo trattamento. L' A. esamina
il problema relativo all' esistenza ed operativita' del principio di
parita' di trattamento economico-normativo dei lavoratori. Per quanto
riguarda la sentenza annotata, l' A. ritiene che la Cassazione, nell'
escludere l' esistenza di una regola paritaria, faccia riferimento ad
un principio positivo che impone al datore di corrispondere a tutti i
lavoratori svolgenti identiche mansioni un trattamento uniforme e,
conseguentemente, ammetta che nell' esercizio dell' autonomia privata
sia il singolo datore, sia le parti sociali, possano stabilire delle
differenziazioni retributive, purche' ragionevoli ed obiettivamente
motivate. Sul piano processuale, il problema si concretizza nell'
individuazione dei criteri per stabilire le ragioni oggettive addotte
dalle parti private a giustificazione della concessione di
trattamenti privilegiati. Tuttavia, secondo la motivazione della
sentenza annotata, il fatto che le differenze retributive siano
contenute in un contratto collettivo non e' sufficiente a garantirne
la legittimita', precisa l' A., ma sembra rappresentare una
presunzione semplice, superabile dimostrando la mancanza di valide
ragioni giustificatrici.
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| art. 36 Cost.
art. 39 Cost.
art. 41 comma 2 Cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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