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217614
IDG950603204
95.06.03204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mariani Michele
Ancora sviluppi sul fronte della responsabilita' civile del datore, in caso di infortunio sul lavoro
Nota a Pret. Vicenza 19 settembre 1994
Riv. it. dir. lav., an. 14 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 364-366
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D702; D307
Le massime della sentenza in epigrafe danno occasione all' A. di esaminare le posizioni della giurisprudenza ordinaria dopo le sentenze della Corte Costituzionale nn. 87/1991, 356/1991 e 485/1991, che hanno fortemente allargato l' ambito della responsabilita' civile del datore, in caso di infortunio sul lavoro del dipendente. Le massime della sentenza affermano che "il lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro puo' ottenere dal datore il risarcimento del solo danno biologico "puro", mentre la parte di quest' ultimo avente riflessi sulla capacita' lavorativa generica e' oggetto di possibile azione di regresso da parte dell' INAIL. L' azione di regresso da parte dell' INAIL puo' esercitarsi anche sulle somme dovute dal datore a titolo di danno morale, in caso di danno alla persona subito dal lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro, in relazione al quale sia stata accertata, anche incidentalmente in sede civile, la responsabilita' penale del datore o di altro dipendente".
C. Cost. 15 febbraio 1991, n. 87 C. Cost. 18 luglio 1991, n. 356 C. Cost. 27 dicembre 1991, n. 485
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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