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217632
IDG950603222
95.06.03222 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ntuk Effiong
Osservazioni a Trib. Vercelli 21 luglio 1994 in tema di anatocismo
Osservazione a Trib. Vercelli 21 luglio 1994
Banca borsa tit. cred., an. 48 (1995), fasc. 3, pt. 2, pag. 357-359
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30606; D315
Secondo la prima massima della sentenza annotata "esiste nel nostro ordinamento un principio generale di favor debitoris, per il quale -nel dubbio- la disposizione contrattuale va interpretata nel senso per lui meno oneroso". L' A. richiama brevemente la dottrina sulla questione. Esamina quindi le altre due massime, che contengono principi condivisibili, ma contrari alla costante giurisprudenza di legittimita' e di merito. La seconda massima riguarda la legittimita' dell' anatocismo bancario; la terza, che l' A. giudica di particolare rilievo, statuisce che chi invoca l' operativita' di un uso normativo deve fornire la prova della sua esistenza e del suo contenuto.
art. 1283 c.c. art. 1370 c.c. art. 1384 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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