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217673
IDG950603263
95.06.03263 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ragusa Maggiore Giuseppe
Apertura di credito di firma e posizione della banca in sede d' insinuazione al passivo fallimentare del debitore garantito
Nota a Cass. 23 marzo 1994, n. 2786
Dir. fall., an. 69 (1994), fasc. 5, pt. 2, pag. 916-920
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3131; D3136; D30572; D30480
La sentenza in epigrafe afferma che la garanzia ipotecaria, riferibile soltanto a crediti esistenti o futuri, purche' dipendenti da rapporti gia' esistenti, ai sensi dell' art. 2852 c.c., non puo' essere validamente concessa all' apertura del credito "di firma", in virtu' della quale la banca s' impegna a prestare fideiussione a favore di terzi che si rendano eventualmente creditori del cliente garantito; pertanto, in caso di fallimento di tale cliente, la banca non puo' essere ammessa al passivo fallimentare con prelazione per il pagamento del proprio credito di regresso in conseguenza della prestata fideiussione e del pagamento ai terzi. L' A., richiamate le contrastanti decisioni dei giudici di merito, esamina la portata e il contenuto della norma di cui all' art. 2852 c.c., valutando in particolare se si applichi ai crediti di denaro. Analizza quindi il contratto di apertura di credito di firma, evidenziando le differenze rispetto all' apertura di credito per cassa. Conclude esprimendo adesione alla soluzione accolta dalla Suprema Corte.
art. 2852 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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