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217675
IDG950603265
95.06.03265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Della Cha' Alessandro
Sulla revocabilita' della vendita giudiziale
Nota a Cass. 5 maggio 1992, n. 5299
Dir. fall., an. 69 (1994), fasc. 5, pt. 2, pag. 944-953
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3136; D31363; D313330
Secondo la sentenza in rassegna, che interviene sul problema della assoggettabilita' ad azione revocatoria fallimentare della vendita giudiziale, non e' revocabile, ai sensi dell' art. 67 comma 2 l. fall., la vendita forzata degli oggetti pignorati in danno del debitore successivamente fallito, eseguita nell' anno precedente la dichiarazione di fallimento. La nota richiama il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull' argomento, con particolare riferimento ai contrasti tra la giurisprudenza di merito e quella di legittimita'. Viene espressa perplessita' per la tesi adottata dalla Suprema Corte, che si fonda su elementi assai discutibili e comunque non decisivi. In particolare, si osserva che non e' comprensibile quale possa essere il criterio che giustifichi una diversita' di trattamento quanto alla soggezione all' azione revocatoria tra la vendita ordinaria e la vendita giudiziale.
art. 67 comma 2 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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