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217678
IDG950603268
95.06.03268 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Credito del fallito e controcredito del debitore: incompetenza o mutamento del rito?
Nota a Trib. Roma 9 giugno 1994 Trib. Roma 7 giugno 1993
Dir. fall., an. 69 (1994), fasc. 5, pt. 2, pag. 976-987
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313; D3135; D4022
Si tratta di una approfondita analisi dei problemi sollevati dalle sentenze in epigrafe, che intervengono in materia di accertamento del passivo nell' ambito fallimentare, di procedibilita' e di incompetenza funzionale. La sentenza del 9 giugno 1994 afferma che, qualora l' opponente a decreto ingiuntivo per un credito del fallito faccia valere contrapposte ragioni di credito e proponga domanda riconvenzionale, entrambe le cause devono essere devolute al giudice della verifica fallimentare, la cui competenza prevale anche sulla competenza funzionale del giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo. Con la sentenza del 7 giugno 1993 il Tribunale di Roma ha statuito che, quando al curatore che agisce per il recupero dei crediti del fallito venga opposta una domanda riconvenzionale finalizzata alla partecipazione al concorso, tale domanda e' di competenza del giudice investito della verifica del passivo fallimentare e va esaminata nel contesto unitario delle contrapposte pretese del giudice nella cui ricognizione ricade l' intera controversia.
art. 93 l. fall. art. 97 l. fall. art. 99 l. fall. art. 101 l. fall. art. 14 disp. prel. c.c. art. 36 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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