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| IDG950603268 | |
| 95.06.03268 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Gravio Dario
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| Credito del fallito e controcredito del debitore: incompetenza o
mutamento del rito?
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| Nota a Trib. Roma 9 giugno 1994
Trib. Roma 7 giugno 1993
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| Dir. fall., an. 69 (1994), fasc. 5, pt. 2, pag. 976-987
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D313; D3135; D4022
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| Si tratta di una approfondita analisi dei problemi sollevati dalle
sentenze in epigrafe, che intervengono in materia di accertamento del
passivo nell' ambito fallimentare, di procedibilita' e di
incompetenza funzionale. La sentenza del 9 giugno 1994 afferma che,
qualora l' opponente a decreto ingiuntivo per un credito del fallito
faccia valere contrapposte ragioni di credito e proponga domanda
riconvenzionale, entrambe le cause devono essere devolute al giudice
della verifica fallimentare, la cui competenza prevale anche sulla
competenza funzionale del giudice dell' opposizione a decreto
ingiuntivo. Con la sentenza del 7 giugno 1993 il Tribunale di Roma ha
statuito che, quando al curatore che agisce per il recupero dei
crediti del fallito venga opposta una domanda riconvenzionale
finalizzata alla partecipazione al concorso, tale domanda e' di
competenza del giudice investito della verifica del passivo
fallimentare e va esaminata nel contesto unitario delle contrapposte
pretese del giudice nella cui ricognizione ricade l' intera
controversia.
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| art. 93 l. fall.
art. 97 l. fall.
art. 99 l. fall.
art. 101 l. fall.
art. 14 disp. prel. c.c.
art. 36 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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