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217695
IDG950603285
95.06.03285 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Becchis Raimondo
Note a Trib. Milano, 11 novembre 1993
Nota a ord. Trib. Milano 11 novembre 1993
Riv. dir. comm., an. 92 (1994), fasc. 5-6, pt. 2, pag. 264-269
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4402; D31351; D316
Secondo le massime dell' ordinanza in commento "la mancata notifica del ricorso e del conseguente decreto con cui il giudice dispone l' adozione del provvedimento cautelare e fissa la data di udienza per la comparizione delle parti davanti a se' comporta l' inefficacia del provvedimento cautelare, per applicazione analogica di quanto previsto in caso di mancato tempestivo inizio della causa di merito. A seguito dell' entrata in vigore della nuova disciplina sui procedimenti cautelari in generale, e' venuta meno la competenza del giudice delegato in ordine alle misure cautelari richieste a garanzia dell' azione di responsabilita' esercitata dalla curatela fallimentare". L' A. approfondisce le questioni sollevate dalla decisione, sia in punto di diritto, sia su aspetti di non scarsa rilevanza pratica relativi a norme introdotte dalla novella apportata al codice di procedura civile dalla l. 353/1990, come modificata dalla l. 374/1991.
l. 26 novembre 1990, n. 353 l. 21 novembre 1991, n. 374 art. 669 sexies c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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