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217732
IDG950703322
95.07.03322 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Petronio Ugo
"Ad avere l' ultima parola..."
Nota a C. Cost. 20 febbraio 1995, n. 46
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 4 (1995), fasc. 3, pt. 2, pag. 146-148
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1316; D9162; D1543
Con la pronuncia in commento, la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita', in riferimento agli artt. 3, 9, 24 comma 2 e 32 Cost., dell' art. 29 comma 2 l. 1766/1927 "nella parte in cui non consente la permanenza del potere del Commissario agli usi civici di esercitare d' ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell' articolo medesimo". L' A. esamina la questione della sussistenza, o non, dei poteri di ufficio del Commissario per la liquidazione degli usi civici, che sembrava chiusa, in via interpretativa, dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 858/1994. Secondo quella sentenza il potere del Commissario era caducato col trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative a seguito dell' entrata in vigore del d.p.r. 616/1977. L' A. espone perplessita' riguardo al ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale con questa sentenza.
art. 29 comma 2 l. 16 giugno 1927, n. 1766 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 Cass. sez. un. civ. 28 gennaio 1994, n. 858
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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