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217737
IDG950703327
95.07.03327 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Puliafito Anna
Rifiuto, residuo, discarica: i significati, fra ideologia e diritto
Nota a Cass. sez. III pen. 13 gennaio 1995, n. 163
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 4 (1995), fasc. 3, pt. 2, pag. 169-170
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D539
Con questa sentenza la Corte di Cassazione affronta la questione relativa all' individuazione della nozione di discarica abusiva rilevante ai fini dell' applicazione delle sanzioni penali di cui al d.p.r. 915/1982. L' A. condivide questa decisione, di cui rileva il contributo ermeneutico ai fini dell' individuazione del reato ai sensi dell' art. 25 d.p.r. 915/1982. Secondo la Corte "l' abbandono, anche non abituale, di rifiuti in area pubblica o privata, purche' l' entita' del singolo scarico faccia assumere al luogo una oggettiva e non equivoca destinazione alla definitiva ed incontrollata ricezione di rifiuti con immediato impatto ambientale", costituisce discarica per la quale occorre la prescritta autorizzazione, senza la quale si configura il reato di cui all' art. 25 cit. La sentenza esclude nella fattispecie l' applicabilita' della causa di non punibilita' di cui all' art. 12 d.l. 443/1993, non essendo risultato in modo oggettivo ed univoco la destinazione dei residui (rifiuti speciali e tossici e nocivi) al riutilizzo.
art. 25 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 12 d.l. 9 novembre 1993, n. 443
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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