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217754
IDG950703344
95.07.03344 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carmignani Sonia
"Denuntiatio" e prova testimoniale
Nota a Cass. sez. III civ. 30 dicembre 1993, n.13010
Dir. Giur. Agr., an. 4 (1995), fasc. 4, pt. 2, pag. 230-234
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91611; D4155
La sentenza in commento ha ad oggetto la questione della validita' della "denuntiatio". Nel caso di specie, alla lettera raccomandata, inviata dal proprietario del fondo al coltivatore-prelazionario, non era stato allegato il preliminare di compravendita, ne' tale missiva conteneva l' indicazione delle generalita' del terzo acquirente; inoltre, il prezzo ricavabile dal conteggio era difforme da quello risultante, poi, dal rogito notarile. Sulla base di questi elementi, la Suprema Corte ha dichiarato la inidoneita' della comunicazione in parola ai fini specifici della prelazione, in quanto la "denuntiatio" non aveva rispettato la forma prescritta dalla legge per la sua validita'. L' A. condivide la sentenza ed espone ampiamente i motivi per cui, correttamente, la Suprema Corte ha escluso l' ammissibilita' della prova per testi ai sensi dell' art. 2724 c.c., diretta ad integrare la prova scritta rappresentata dalla raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal proprietario al coltivatore del fondo
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 8 l. 14 agosto 1971, n. 817 art. 2724 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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