| Esaminata la disciplina legislativa riguardante gli elenchi dei
lavoratori agricoli, l' A. ne definisce i principi fondamentali. Ne
deriva che trattasi di atti amministrativi vincolati, sottratti,
cioe', alla discrezionalita' da parte degli organi compilatori e
controllori. L' iscrizione, inoltre, configura in capo al lavoratore
un diritto soggettivo perfetto, in presenza dei presupposti
necessari. Tuttavia, per definire la natura giuridica degli elenchi
occorre accertare se essi possiedano carattere costitutivo o
semplicemente dichiarativo. Occorre stabilire se il diritto alle
prestazioni sorga esclusivamente dall' avvenuta iscrizione nelle
liste, ovvero se esso non sia direttamente ed immediatamente connesso
alla preesistente effettiva prestazione di lavoro, dalla quale la
legge fa discendere particolari conseguenze giuridiche. Richiamata la
giurisprudenza e la dottrina sul tema, l' A. afferma che agli elenchi
nominativi e' da attribuire la mera funzione strumentale di rendere
certa, dandone la prova materiale, la presenza (o l' assenza, nel
caso di cancellazione) dei requisiti imposti dalla legge per l'
instaurazione del rapporto di assicurazione sociale. Pertanto l'
eventuale diniego della prestazione da parte dell' Ente erogatore,
motivato dalla mancata iscrizione del richiedente negli elenchi
anagrafici, e' qualificabile come rifiuto di adempimento, dal quale
e' possibile liberarsi soltanto fornendo la prova dell' inesistenza
dei presupposti di legge che soli legittimano l' efficacia formale e
sostanziale dell' iscrizione. A conclusione l' A. osserva che la
regolamentazione degli elenchi non e' applicabile all' assicurazione
contro gli infortuni.
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